Informazioni generali

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2025 risulta così composto:

Presidente: Dott. Chim. MILESI LUIGI

Vice Presidente: Dott.ssa Fis. CRETTI FABIOLA
Segretario: Dott.ssa Chim. GIBELLINI RAFFAELLA
Tesoriere: Dott. Chim. SETTE MATTEO
Consiglieri: Dott.ssa Chim. PICCINELLI CRISTINA
                        Dott. Chim. ZAMBONI DANIELE

Collegio dei Revisori

Presidente del Collegio dei Revisori: Dott. Comm. Ferro Manuel
Revisori effettivi: Dott.ssa Chim. DE MARCO TIZIANA
                                   Dott. Fis. GAMBIRASIO ALFREDO
Revisore supplente: Dott. Chim. ANDREOLETTI GIANCARLO

 

LA PROFESSIONE

Estratto-GU05062018_Ordinamento-della-professione-di-Chimico-e-Fisico

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 MARZO 2018

Data l’importanza e la pervasività della Chimica e della Fisica nella nostra Società, il Chimico e il Fisico svolgono la loro attività in uno svariato numero di campi. Per questo la Federazione Nazionale rappresenta un punto di riferimento importante, incaricato di tutelare l’esercizio stesso della professione in tutti i settori di competenza.
In particolare per coloro che, come Chimici e Fisici, svolgono attività professionale, o occupano posizioni di responsabilità, l’iscrizione all’Albo Professionale è obbligatoria e necessaria. In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni e i documenti utili per l’accesso alla professione, partendo dalla scelta del percorso formativo fino all’esame di stato.

CODICE DEONTOLOGICO

In questa sezione è possibile scaricare il Codice Deontologico approvato dalla Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici nella seduta 11 ottobre 2018

Codice deontologico_19072024

Allegato A Firma e sigillo

Linee guida per la certificazione analitica

Al link sottostante potete trovare le nuove disposizioni inerenti il sigillo professionale di cui all’art. 2 comma 7 del D.M. 23 marzo 2018 approvate in riunione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in data 11 ottobre 2018.

Disposizioni sigillo

ISCRIZIONE ALL’ALBO

(a questo LINK  potete scaricare le risposte ai quesiti sull’iscrizione all’albo) 

Chi può iscriversi all’Albo dei Chimici e dei Fisici? (Il professionista può iscriversi all’Albo del luogo di residenza o del luogo ove ha posto il suo domicilio professionale.)

TABELLA A

Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione A – settore Chimica

Laurea magistrale in una delle seguenti classi:

Laurea specialistica in una delle seguenti classi:

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:

TABELLA B

Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione B – settore Chimica

Laurea in una delle seguenti classi:

Laurea in una delle seguenti classi:

TABELLA C

Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione A – settore Fisica

Laurea magistrale in una delle seguenti classi:

Laurea specialistica in una delle seguenti classi:

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:

TABELLA D

Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione B – settore Fisica

Laurea in una delle seguenti classi:

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:

ESAME DI STATO

Gli esami di stato per chimico e chimico iunior si terranno nei mesi di giugno e novembre. L’Ordinanza Ministeriale del 26 gennaio 2018 (Tabella Sedi) ha stabilito la data di presentazione delle domande e di inizio degli esami. I requisiti per sostenere l’esame di stato sono stabiliti dal D.P.R. 328/2001 di seguito riportato:

Capo VII PROFESSIONE DI CHIMICO
Art. 35 (Sezioni e titoli professionali)
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “Sezione dei chimici”, “Sezione dei chimici iuniores”.

(omissis)
Art. 37 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) Classe 62/S – Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S – Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
c) Classe 14/S – Farmacia e Farmacia Industriale.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 38 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) Classe 21 – Scienze e Tecnologie chimiche;
b) Classe 24 – Scienze e Tecnologie farmaceutiche.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a)una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 39 (Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell’albo dei chimici.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.”

Per i fisici si aspetta l’ordinanza di istituzione degli esami da parte del MIUR.

IL CHIMICO EUROPEO

L’Europa conferisce ai professionisti della chimica, la qualificazione di Chimico Europeo (EurChem), rilasciata dal Comitato per l’Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB). Tale titolo può essere assegnato solo a coloro i quali siano iscritti alle Organizzazioni di Chimici che fanno parte del CICE/ECRB (In Italia il Consiglio Nazionale dei Chimici e la Società chimica Italiana). Esso richiede inoltre il possesso di titoli accademici e di esperienza professionale accertati. L’obiettivo è quello di attestare che il soggetto così qualificato possieda un elevato livello di competenza, tecnica e pratica, così da facilitare la mobilità internazionale dei Chimici e favorirne l’equo trattamento a livello Europeo. Il titolo EurChem è post-nominale, ovvero è posto dopo il nome come accade per tutti i titoli accademici (PhD, MSc).

 
UNIVERSITA’

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